(massima n. 1)
Ove la Corte d'appello, adita in sede di impugnazione del lodo per nullitą, abbia pronunciato sul presupposto di un fatto, l'avere le parti attivato un arbitrato regolato dal capitolato generale di appalto delle opere pubbliche (approvato con il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), la cui veritą si assume essere incontestabilmente esclusa, si verte in un'ipotesi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 c.p.c., rimanendo esclusa la possibilitą di avvalersi del rimedio del ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.