(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilitā, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificitā, della completezza e della riferibilitā alla decisione impugnata, condizioni, queste, che non sussistono se il ricorrente non abbia impugnato con uno specifico motivo di ricorso il rigetto di una delle domande riproposte al giudice di appello, ma abbia semplicemente reiterato, in forma di conclusioni, la domanda di condanna non accolta in appello come conclusione in via subordinata, senza neanche indicare i vizi della decisione che dovrebbero portare al suo accoglimento.