(massima n. 1)
Per effetto del richiamo operato dall'art. 2516 c.c., si applicano alle societā cooperative le norme sulla liquidazione delle societā per azioni, tra le quali l'art. 2452 c.c., che rende applicabile anche alle societā di capitali l'art. 2310 dello stesso codice, a norma del quale la rappresentanza della societā, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall'atto di nomina. Tuttavia la messa in liquidazione di una societā cooperativa non determina la sua estinzione nč fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che č determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi. Ne deriva che una societā costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l'interruzione dei processi pendenti.