(massima n. 1)
Il termine fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con il provvedimento che dispone la rimessione al giudice ritenuto competente, non può essere inferiore a un mese, secondo il disposto dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., applicabile in tutti i casi in cui non sia stabilita la durata dei termini per la riassunzione. Ove detto provvedimento – il quale, anche se contenuto in una sentenza, attiene all'ordine del processo e non ha natura di pronunzia impugnabile –, erroneamente preveda una durata di trenta giorni, la parte non è vincolata alla sua osservanza, dovendosi applicare la regola suppletiva desunta dall'art. 50 del codice di rito, secondo la quale, in mancanza di una disposizione giudiziale il termine è quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito.