Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 1706del 12 giugno 1973
(1 massima)
(massima n. 1)
La semplice eventualitą, ancorché prevedibile, che la prestazione dedotta in contratto diventi impossibile non determina la nullitą del contratto stesso ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.