(massima n. 2)
Qualora il testatore ai sensi dell'art. 733 c.c. fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi, ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede, viene meno il diritto degli altri eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall'art. 727 c.c., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, rimanendo ad essi soltanto il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.