(massima n. 1)
Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano pił opportuno, e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto del principio inderogabile del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., il quale, adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, deve essere opportunamente riferito al momento della chiusura della trattazione, in modo da consentire alle parti non solo un'adeguata attivitą difensiva per tutto il corso del procedimento, pur dopo la chiusura dell'istruttoria, ma anche la possibilitą di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltą processuali loro attribuite, e quindi da assicurare senza che ne risulti leso l'altro principio della libertą delle forme, posto dall'art. 816, secondo e terzo comma l'osservanza della regola audiatur et altera pars secondo il precetto inderogabile di cui al quarto comma della medesima disposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la produzione di documenti oltre il termine all'uopo fissato dagli arbitri non avesse comportato alcuna violazione del contraddittorio, essendo avvenuta comunque prima dell'udienza di discussione, e non avendo la controparte, che pure ne aveva avuto conoscenza, richiesto la concessione di un nuovo termine per produrre a sua volta ulteriore documentazione).