(massima n. 1)
Nel ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice, l'errata indicazione, nella ragione sociale, del nome del socio accomandatario precedentemente deceduto non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, a meno che dal raffronto di tutti gli elementi desumibili dal suo contesto non risulti impossibile l'identificazione dell'ente destinatario della vocatio in ius persistendo un'assoluta incertezza o un insuperabile dubbio in ordine all'individuazione del soggetto che il ricorrente intende convocare in giudizio. La morte del socio accomandatario non determina infatti lo scioglimento né l'estinzione della società, ma soltanto la trasmissione o la liquidazione della quota, quale conseguenza dello scioglimento del rapporto tra il singolo socio e la società; qualora poi il nome del socio deceduto sia inserito nella ragione sociale, esso dev'essere sostituito con quello di un altro socio accomandatario, ma ciò non comporta la nascita di una nuova società, che invece continua ad esistere, pur se parzialmente modificata nella ragione sociale.