(massima n. 1)
In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione «stesso giudice» di cui all'art. 398 prima parte, c.p.c., designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione, con la conseguenza che, mutato (ed eventualmente soppresso) per legge l'ufficio, la competenza a revocare viene trasferita all'ufficio successore. (Fattispecie relativa al trasferimento delle funzioni di giudice d'appello nel processo del lavoro dal tribunale alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 73 D.L.vo N. 51 del 1998)