(massima n. 1)
Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, tanto come opposizione all'esecuzione quanto come opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, e che la qualificazione dell'azione operata dal giudice a quo non preclude neppure alla Cassazione la possibilitą di dare alla opposizione un pił appropriato nomen iuris anche ai fini dell'ammissibilitą del ricorso.