(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il giudice d'appello può procedere anche d'ufficio all'ulteriore rivalutazione della somma liquidata dalla sentenza di primo grado, in quanto la svalutazione monetaria medio tempore intervenuta può essere ricompresa nel petitum originario, salva espressa volontà contraria dell'avente diritto.