(massima n. 1)
La cessione tra privati di beni comunali soggetti ad uso civico, quali quelli di cui alla cat. A) [«terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente», che non possono essere alienati neppure dall'ente pubblico, se non con l'autorizzazione della Regione] e alla cat. B) [artt. 11 («terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria»), 13 («i terreni di cui alla lettera B dell'art. 10» — terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria — «destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione»), 21 («unità fondiarie abbandonate o devolute», riassegnate ex artt. 13 e 19)] della L. n. 1766 del 1927 è nulla (non già per illiceità bensì) per impossibilità dell'oggetto o per contrasto con norma imperativa.