(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice, accogliendo un'istanza cosiddetta «di anticipazione» e fissando una nuova udienza di discussione, sostituisce il nuovo decreto al primo, del quale sono eliminati tutti gli effetti, compresa la notificazione eseguita in base ad esso. Conseguentemente, solo con riferimento al secondo decreto opera, il precetto di cui all'art. 415, comma quinto, c.p.c.