(massima n. 1)
Nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 - che ha affidato all'installatore la verifica di conformitā rispetto alla normativa vigente - i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche erano soggetti alla procedura di omologazione da parte dell'ISPESL, diretta a provarne e certificarne la rispondenza a specifici requisiti tecnici prefissati, senza che tale verifica potesse avere luogo dopo l'installazione, specialmente in caso di installazione obbligatoria a fini di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 38 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; ne consegue che, in tale quadro normativo, il contratto con il quale venga consegnato un parafulmine "antimpatto", non conforme alla normativa tecnica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e per il quale il venditore non abbia chiesto la verifica di omologabilitā, č nullo per impossibilitā giuridica dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 c.c., attesa l'impossibilitā di ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi necessari per l'utilizzazione del bene contrattualmente prevista.