(massima n. 1)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione, inerente a questione di giurisdizione, che, richiamando genericamente l'art. 360 n. 1 c.p.c., non abbia indicato le norme o i principi di diritto per i quali la giurisdizione (avente ad oggetto, nella specie, il diritto vantato dal privato al risarcimento del danno da occupazione appropriativa) apparterrebbe, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, al giudice amministrativo.