(massima n. 1)
Il motivo illecito importa, a norma dell'art. 1345 c.c., la nullitą del contratto quando sia stato il solo a determinare, in concreto, l'intento negoziale di entrambi i contraenti in relazione al contratto nella sua interezza. Pertanto, l'illiceitą del motivo di una delle parti non determina la nullitą del contratto, qualora l'altra parte, pur essendone a conoscenza, abbia concluso il contratto per un proprio diverso motivo.