(massima n. 1)
Č manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 395, n. 2, c.p.c., sollevata in riferimento all'art. 3 Costituzione per diversitą di trattamento rispetto alla difforme soluzione apprestata, per l'identica situazione, dall'art. 630, lett. c), c.p.p., secondo il quale la sopravvenienza di nuove prove successive alla condanna costituisce senza limitazioni motivo di revisione. Infatti, le differenze strutturali, funzionali e teleologiche del processo penale rispetto a quello civile pienamente giustificano, salvo il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, una diversa modulazione, da parte del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionale potestą di valutazione delle difformi esigenze a tali differenze necessariamente connesse, nella disciplina di istituti pur di analoga natura. Pertanto, č del tutto ragionevole la tutela attribuita, nel processo civile, al fondamentale interesse (generale non meno che delle parti) alla stabilitą del giudicato, pur raggiunta sulla base di una veritą formale, con misure pił incisive sugli interessi dei privati, che non nel processo penale, lą dove ai plurimi interessi, anzitutto dell'imputato ma non secondariamente generali, e, quindi, all'accertamento della veritą sostanziale, non possono non essere riconosciute rilevanza ed incidenza prevalenti e determinanti.