(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, il principio posto dall'art. 729 c.c. secondo il quale, nell'ipotesi di uguaglianza di quote, l'assegnazione delle porzioni uguali č fatta mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed č, pertanto, derogabile, in presenza di valide ragioni, in base a valutazioni prettamente discrezionali, insindacabili in sede di legittimitā salvo che sotto il profilo dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, non costituisce una valida ragione la richiesta di alcuni dei condividenti di assegnazione delle quote relativa ad un bene immobile adibito ad attivitā commerciale, in quanto, in tal caso, aderendo a tale richiesta, da un lato non si raggiungerebbe l'obiettivo dello scioglimento della comunione (dandosi invece luogo ad una nuova, seppur minore comunione ), e dall'altro si violerebbe il principio della par condicio dei condividenti, che č alla base del criterio del sorteggio.