(massima n. 1)
In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto, prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c., l'erronea supposizione della soccombenza di una delle parti in una pregressa fase del giudizio non può dar luogo a revocazione, atteso che la soccombenza non costituisce un «fatto» ai sensi della norma citata, bensì una situazione giuridica, in relazione alla quale l'accertamento della sua stessa esistenza e portata, nonché la determinazione degli effetti che essa produce sulle facoltà e i doveri delle parti nella successiva fase di impugnazione, non possono non formare oggetto tipico dell'attività interpretativa e valutativa del giudice e, quindi, della formulazione del giudizio sul piano logico e giuridico.