(massima n. 1)
Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali alla giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario, non implicando l'esame di una pretesa conseguenziale ad una tutela da chiedersi al giudice amministrativo, conoscere della domanda — introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) — con la quale il privato chieda, in via principale, il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della proprietà del fondo ad esso appartenente su cui sia stata eseguita un'opera pubblica senza che sia stato emesso il decreto di esproprio, ovvero — in via subordinata, e per il caso in cui non ricorra un'ipotesi di accessione invertita — la restituzione del fondo medesimo.