(massima n. 1)
La revocazione delle sentenze del Consiglio di Stato, prevista dall'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere proposta davanti al medesimo organo giurisdizionale, in base al principio, posto dall'art. 398, primo comma, c.p.c., ed avente portata generale, secondo cui la revocazione si propone «davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata» Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione per revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di cassazione, essendo il ricorso in cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione.