(massima n. 2)
In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (rimedio esperibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis dello stesso codice), l'errore che può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono «fatti» ai sensi del citato art. 395, n. 4, sia poiché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice.