(massima n. 1)
Nelle fattispecie di cosiddetta occupazione usurpativa — originata dalla mancanza iniziale dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori, come tale viziante in radice la dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l'originaria invalidità; ovvero dall'inutile decorso del termine triennale per l'inizio dei lavori di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, determinante, con la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, una situazione di carenza di potere che esclude l'utile prosecuzione della procedura ablatoria —, la domanda di risarcimento del danno promossa dal privato verte su diritti soggettivi del proprietario dell'immobile, ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000, alla quale era applicabile il testo originario dell'art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, inciso dalla sentenza — di illegittimità costituzionale « in parte qua» — n. 281 del 2004 della Corte costituzionale).