(massima n. 1)
Ai fini di cui all'art. 999 c.c., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario, non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, a quest'ultimo requisito è equiparata la conoscenza del contratto di locazione da parte del nudo proprietario. La prova di tale circostanza di fatto può essere data con ogni mezzo dalla parte interessata ed è desumibile dal comportamento processuale tenuto dal nudo proprietario, al quale la scrittura privata sia stata opposta.