(massima n. 1)
In tema di qualifiche dei prestatori di lavoro e di concorsi interni, la violazione delle regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e della buona fede (art. 1375 c.c.) si configura solo nell'ipotesi che vengano lesi diritti soggettivi gią riconosciuti in base a norme di legge, riguardando le modalitą di adempimento degli obblighi a tali diritti correlati. Le stesse regole non valgono, invece, a configurare obblighi aggiuntivi che non trovino ex art. 1173 c.c. la loro fonte nel contratto, nel fatto illecito o in ogni altro atto o fatto idoneo a produrlo in conformitą dell'ordinamento giuridico. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata che, con adeguata motivazione priva di vizi logici, aveva ritenuto che il comportamento aziendale, nella operazione di non facile espletamento concorsuale, dell'adeguamento della fascia dirigenziale a seguito di consistente modifica dell'intera struttura imprenditoriale per effetto della trasformazione dell'Ente Poste in societą per azioni, fosse stato del tutto rispettoso degli impegni assunti in sede contrattuale e del tutto legittimo, in quanto espressione della insindacabile discrezionalitą e della necessaria autonomia connaturata all'esercizio dell'attivitą di impresa).