(massima n. 1)
In materia fallimentare, la legittimazione processuale del fallito rispetto ai diritti patrimoniali astrattamente suscettibili di entrare a far parte della massa fallimentare sussiste esclusivamente nel caso di inerzia degli organi fallimentari ed ha, quindi, carattere sostitutivo della legittimazione spettante a questi ultimi, sicché il termine breve per l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti del fallimento decorre in ogni caso dalla notificazione della sentenza al curatore fallimentare, essendo quest'ultimo l'unico soggetto processualmente legittimato a riceverla.