(massima n. 1)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, la formazione dello stato passivo da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo e, pertanto, non avendo la domanda di inserimento nel relativo elenco natura di domanda giudiziale, nel giudizio di opposizione instaurato ex art. 209, secondo comma, legge fall., dal creditore escluso, il commissario liquidatore può contrastare la domanda anche per ragioni diverse e nuove rispetto a quelle addotte nella fase amministrativa per non accogliere la domanda.