(massima n. 1)
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 98 legge fall. nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni per l'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data del suo deposito, detto termine decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito; l'onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore, avendo comunque il tribunale, quale giudice dell'opposizione, il potere-dovere di acquisire d'ufficio il fascicolo fallimentare, allo scopo di accertare se esso sia allegato agli atti di detto fascicolo, in quanto ha il dovere di verificare pure d'ufficio l'esistenza di siffatto presupposto processuale, con la conseguenza che, qualora detto avviso non sia rinvenuto tra gli atti del fascicolo fallimentare, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dal deposito.