(massima n. 1)
Nel ricorso per cassazione, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale è necessaria l'indicazione degli elementi condizionanti l'operatività di tale violazione; in particolare, qualora si denunci la nullità di una notifica perché dalla relata non risulta il rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta, bensì, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, è necessaria la trascrizione integrale della relata, recante anche l'indicazione della data della stessa, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla nullità della notifica cui non si accompagnava la trascrizione integrale della relata, in una fattispecie in cui il fascicolo d'ufficio ed i fascicoli di parte ricorrente risultavano depositati in un altro giudizio, senza neppure una puntuale indicazione dell'ubicazione dell'atto all'interno di tali fascicoli).