(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c. nel caso di uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo,può essere derogato soltanto in presenza di ragioni oggettive legate alla condizione dei beni quale risulterebbe dall'applicazione della regola del sorteggio, essendo irrilevante al riguardo la volontà presunta delle parti legata a fattori soggettivi. (Nella specie, è stata cassata la decisione impugnata che, nel derogare al criterio dell'estrazione a sorte, aveva attribuito l'immobile al condividente che già vi risiedeva sul rilievo che altrimenti il medesimo avrebbe potuto essere costretto a lasciare l'abitazione ).