(massima n. 1)
Affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del neminem laedere o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a carico di quest'ultimo, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la Corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la responsabilità di un debitore ceduto che nel corso di rapporti intercorsi con il cessionario prima del perfezionamento della cessione aveva omesso di informarlo dell'esistenza, nei confronti del cedente, di propri controcrediti che avrebbe poi opposto in compensazione).