(massima n. 1)
L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione anche per l'opposizione agli atti esecutivi e sussiste solo quando č astrattamente configurabile per l'opponente un'utilitā dipendente dall'accertamento della nullitā dell'atto. (Nella specie, l'opponente aveva eccepito la nullitā di un primo pignoramento, mentre l'assegnazione delle somme al creditore oggetto della opposizione era avvenuta nell'ambito di processo esecutivo instaurato con un secondo pignoramento).