(massima n. 1)
Lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti di uno dei coeredi non ne modifica la natura e non fa venir meno, conseguentemente, il diritto di prelazione che, ai sensi dell'art. 732 c.c., spetta agli altri coeredi nei confronti di quello che vuole alienare, in tutto o in parte, la sua quota, senza che al riguardo possa influire la circostanza che la cessione riguardi soltanto quella quota che si č aggiunta per effetto della precedente esclusione di uno dei soci della comunione, dato che anche tale quota continua a fare parte di una comunione ereditaria, rispetto alla quale non sono mutate, a causa della uscita di un socio, le esigenze che giustificano l'istituto della prelazione in favore dei coeredi.