(massima n. 1)
Ove si accerti che la banca ripetutamente riceva, su di un conto del cliente (non rileva se ed in che misura scoperto), assegni circolari emessi da altri istituti, li registri e consenta al cliente una successiva operazione di prelievo per importo non superiore, quindi registrando detta operazione e successivamente (in termini cronologici o anche solo contabili) annotando la valuta dei versamenti, è configurabile un rapporto nel quale la banca non concede credito ma soltanto adempie — con ripetuta «contestualità» (sintomatica di un consenso implicito alla reiterazione di operazioni consimili) — ad ordini di operazioni di cassa e quindi ad un rapporto esattamente riconducibile nell'ambito delle cosiddette operazioni bilanciate, con conseguente non revocabilità, ai sensi dell'art. 67 L. Fall., dei versamenti così effettuati, non riconducibili ad un pagamento di somme ad estinzione di un debito del cliente.