(massima n. 1)
Lo scioglimento della comunione ereditaria non č incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni giā compresi nell'asse ereditario, per cui l'attribuzione congiuntiva di beni ereditari non dā luogo al cosiddetto stralcio di quota o ad una divisione parziale, ma produce lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente inconfigurabilitā del diritto di prelazione legale ex art. 732 c.c., che imprescindibilmente la presuppone, ed applicabilitā viceversa ai beni congiuntamente attribuiti della disciplina propria della comunione ordinaria.