(massima n. 1)
In tema di impugnazione per nullitą del lodo arbitrale, le nullitą del patto compromissorio, menzionate nell'art. 829, primo comma, n. 1, c.p.c., non sono solo quelle che derivano da vizi di forma estrinseca, ma comprendono anche quelle che traggono origine dai limiti di compromettibilitą della controversia e da ogni altra ipotesi di nullitą, annullabilitą o inefficacia che determini l'insussistenza originaria o sopravvenuta della volontą contrattuale delle parti, la quale costituisce il fondamento della potestą decisoria degli arbitri, dovendosi la nozione di nullitą di cui alla norma citata riferire a tutti i casi di radicale inidoneitą del negozio compromissorio a produrre i suoi effetti. In tali ipotesi, il giudice dell'impugnazione, ravvisata la carenza di detta potestą decisoria, si limita a dichiarare la nullitą del lodo e si astiene dal passare alla fase rescissoria del giudizio, senza alcun pregiudizio per le parti, che restano libere di riproporre le loro domande nella sede che ritengano pił opportuna.