(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (e cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c., dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva, natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che è il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., che è il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi del giudice di merito, pronunciato con riferimento ad una dichiarazione di estinzione nei confronti del creditore procedente intervenuto, emessa dal giudice dell'esecuzione — dopo l'assegnazione del bene pignorato al creditore procedente — per sopravvenuta inesistenza dell'oggetto).