(massima n. 1)
La parte che in sede di legittimitā deduce il vizio di carenza di motivazione ha l'onere di indicare gli elementi ritenuti trascurati o insufficientemente valutati, specificando la loro pregressa deduzione in sede di merito e la loro rilevanza processuale al fine di pervenire ad una diversa decisione, risultando altrimenti irrilevante la carenza di motivazione denunziata. (Nella specie, in materia di assegno di invaliditā, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva deciso la controversia sulla base di una consulenza tecnica avverso la quale non erano stati addotti elementi specifici di censura).