(massima n. 1)
In tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontā degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento č censurabile in sede di legittimitā solo nel caso in cui la motivazione sia cosė inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (in applicazione del suindicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che interpretava la clausola arbitrale, contenente anche un riferimento all'art. 31 bis della legge n. 216 del 1995, non come semplice sottoposizione agli arbitri delle sole controversie relative alla iscrizione di riserve relative ad appalto di opera pubblica, ma anche come riferibile a giudizi di risoluzione contrattuale).