(massima n. 1)
Il mancato esame di documenti che il giudice motivi con l'affermazione che non risultino inclusi tra gli atti del processo non può che essere prospettato come errore di fatto nel quale il giudice sarebbe incorso per una mera svista materiale, errore rispetto al quale l'unico rimedio esperibile è quello della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.