(massima n. 1)
Le spese per il compenso agli arbitri, la cui liquidazione, effettuata dagli stessi arbitri costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non l'accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del presidente del tribunale, ex art. 814, secondo comma, c.p.c., comporta che l'eventuale statuizione, contenuta nel lodo, in ordine alla imputazione e liquidazione di tale compenso non č suscettibile di impugnazione (per mancanza di interesse delle parti), riguardando un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale.