(massima n. 1)
L'opposizione con la quale il debitore fa valere l'irregolarità del pignoramento di un credito, incorporato in un titolo di credito emesso da un terzo, perché eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) anziché con quelle del pignoramento presso il debitore (e cioè mediante la materiale apprensione del titolo), ha natura di opposizione agli atti esecutivi e deve, pertanto, essere proposta nel termine di cinque giorni dall'ingiunzione al debitore di astenersi dal compimento di atti diretti a sottrarre alla garanzia i beni che si assoggettano all'espropriazione, dalla quale dipende il pregiudizio del debitore e l'interesse dello stesso all'opposizione.