(massima n. 1)
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale č inammissibile se il ricorrente, oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare elementi necessari a valutare la decisivitā del mezzo istruttorio richiesto non alleghi e indichi la prova della tempestivitā e ritualitā della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire ex actis alla Cassazione di verificare la veridicitā dell'asserzione.