(massima n. 2)
Le articolazioni periferiche dell'Ente Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 17 maggio 1985, n. 210, sono prive di soggettività giuridica, in quanto l'art. 20, nello stabilire che «gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa» si limita a dettare un criterio direttivo idoneo ad ispirare l'organizzazione dell'ente, ma di per sé inidoneo a conferire a dette articolazioni periferiche autonoma soggettività, ed in quanto l'art. 5 prevede, per il riconoscimento ai dirigenti delle articolazioni periferiche della rappresentanza legale dell'ente, attribuita dalla disposizione al presidente, la necessità di una delibera del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, che quella rappresentanza conferisca (nella specie ha trovato conferma davanti alla S.C. la decisione di merito con la quale era stata ritenuta nulla la citazione notificata per il giudizio di primo grado alla «FF.SS Spa coordinamento territoriale merci Sicilia in persona del legale rappresentante in Palermo» perché costituente mera articolazione periferica operativa della Spa Ferrovie dello Stato, e non essendo stata fornita al riguardo prova contraria).