(massima n. 1)
L'omessa indicazione tanto nell'epigrafe che nel testo del ricorso per cassazione della parte nei confronti della quale esso č proposto realizza la causa di inammissibilitā prevista dall'art. 366, primo comma, n. 1, c.p.c. Nč una siffatta mancanza puō essere sanata dalla relazione di notificazione, che č la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed č, quindi, atto soggettivamente ed oggettivamente distinto dal ricorso.