(massima n. 1)
La revocazione per errore di fatto può essere proposta solo entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza revocanda, come previsto dall'art. 327, comma primo, c.p.c., salvo che nell'ipotesi eccezionale di sentenza pronunciata nei confronti della parte contumace, che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.; tale previsione, in virtù della sua eccezionalità non è estensibile analogicamente alla diversa ipotesi di trasferimento dello studio del domiciliatario regolarmente comunicato, dovendo ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c. laddove fissa il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza per tutti i casi di revocazione per errore di fatto, non distinguendo il caso in cui l'errore impedisca proprio la tempestiva conoscenza del testo della sentenza, in quanto il termine «lungo» annuale è tale da consentire con l'impiego di una diligenza ragionevole di seguire le vicende dell'impugnazione introducendo se del caso il giudizio di revocazione, contemperando l'interesse di ordine pubblico alla formazione del giudicato.