(massima n. 1)
Ai fini dell'ammissibilitą del ricorso per cassazione, č necessario che il ricorrente indichi in modo autosufficiente, e cioč con specificazione che consenta, attraverso lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni, gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione in sede di merito e nella loro processuale rilevanza, intesa quale potenzialitą probatoria che consenta di giungere ad una diversa decisione.