(massima n. 1)
Anche alla luce del vigente art. 651 c.p.p., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, e, nel caso di lesioni personali, devono essere comprese tra detti elementi anche le conseguenze delle lesioni; pertanto, il giudice civile non può ritenere che la malattia abbia avuto conseguenze diverse da quelle accertate in sede penale, ma può tuttora prendere in considerazione, ai fini del risarcimento, gli effetti dannosi verificatisi successivamente alla sentenza penale.