(massima n. 1)
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, solo relativamente alle cause “proprie” e, quindi, solo in favore delle “parti”; pertanto la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale, giacché soltanto a seguito di detta costituzione essi assumono la qualità di parte. (Nel caso di specie la corte territoriale — il cui decreto è stato cassato con rinvio dal S.C. — aveva peraltro escluso la legittimazione a richiedere l'equa riparazione, erroneamente ritenendo che il rinvio dell'udienza penale, conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, comportasse la caducazione degli effetti della costituzione di parte civile, benché ritualmente avvenuta ai sensi dell'art. 78 c.p.c.).