(massima n. 1)
Il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per i danni che possano derivare al privato in conseguenza della legittima realizzazione di un'opera pubblica, si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non č consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato: tale diritto, pertanto, presupponendo un atto legittimo della P.A., si distingue dal risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il quale ultimo presuppone, invece, il fatto doloso o colposo della stessa P.A. Ne deriva che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo in questione, devono sussistere le tre condizioni, consistenti nell'attivitā lecita della P.A., nell'impostazione di una servitų o nella produzione di un danno avente carattere permanente (che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto), nel nesso di causalitā tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno. Inoltre, quanto alla posizione soggettiva cui deve aversi riguardo per individuare il titolare del diritto all'indennizzo, essa č quella che deriva dal rapporto tra il proprietario ed il bene contiguo all'opera pubblica realizzata.